Art. 2.

      1. I raduni di cui all'articolo 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si svolgono.
      2. La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno trenta giorni prima dello svolgimento del raduno al competente ufficio della questura, deve contenere:

          a) l'indicazione del luogo e della durata del raduno;

          b) l'indicazione del numero previsto dei partecipanti;

          c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

          d) il rispetto delle misure di cui all'articolo 3, assunte in accordo con il comune dove si svolge il raduno;

          e) le generalità e la firma dei rappresentanti dell'associazione, comitato o altra formazione che organizza il raduno.

 

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